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Attività commerciali e non commerciali degli ETS. Cosa stabilisce il Codice del Terzo settore?

2023-03-24 18:01

Francesco Amati

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Attività commerciali e non commerciali degli ETS. Cosa stabilisce il Codice del Terzo settore?

Cari amici, oggi parleremo della distinzione tra attività commerciali e non commerciali degli Enti del Terzo settore, con specifico riferimento alle c

Cari amici, oggi parleremo della distinzione tra attività commerciali e non commerciali degli Enti del Terzo settore, con specifico riferimento alle categoria organizzative che non hanno natura imprenditoriale (come le Imprese Sociali/Cooperative sociali). 

Attraverso questo sintetico articolo non vogliamo assolutamente approfondire questioni fiscali (non di nostra competenza) sul tema ma semplicemente vogliamo analizzare, da un punto di vista giuridico, le disposizioni in materia contenute nell'articolo 79 del Codice del Terzo settore. 

 

Come si fa capire quando una attività svolta da un ETS è non commerciale? 

Partiamo dal presupposto che gli Enti del Terzo settore  "...esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale..." (art. 5 del Codice del Terzo settore), nel rispetto dell'elencazione delle attività contenuta al comma 2 del medesimo articolo. 

 

L'art. 79 del Codice (Disposizioni in materia di imposte sui redditi), nell'elencare le attività non commerciali prevede in modo tassativo alcuni requisiti e limiti entro i quali le attività di interesse generale devono essere realizzare al fine di evitare che le stesse possano, ai fini fiscali, costituire reddito per l'Ente. 

  

Vediamo l'elencazione delle attività e i limiti stabiliti dall'art. 79

 

1. Le attività di interesse generale (art. 5 CTS)

Si tratta di attività che, secondo l'art. 79 comma 2, sono da considerarsi di natura non commerciale se svolte dagli Enti del Terzo settore (ad esclusione delle Imprese Sociali), sia a titolo gratuito che dietro versamento di corrispettivi. Questi corrispettivi non dovranno superare i costi dell'Ente. 

In altre parole - tenuto conto dei contributi pubblici e salvo gli importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento - lo stesso articolo, al comma 2bis, stabilisce che i ricavi non devono superare di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. 

Questa disposizione si applica a tutte le attività di interesse generale, anche a quelle convenzionate, accreditate, contrattualizzate, con amministrazioni pubbliche nazionali o sovranazionali.

 

2. Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Questo tipo di attività, rientra sempre nell'elencazione dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore (precisamente alla lettera h) e fa parte delle attività di interesse generale che un Ente di Terzo settore può svolgere in via esclusiva o principale.

Il comma 3 dell'art. 79 del Codice, chiarisce le ipotesi in cui questo tipo di attività può considerarsi non commerciale:

 

a) Attività di ricerca scientifica svolta direttamente da un Ente di Terzo settore. In questo caso l'attività può essere considerata non commerciale se gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

 

b) Attività di ricerca scientifica affidate da un Ente di Terzo settore ad università e altri organismi di ricerca che le svolge.

Le stesse regole di cui sopra valgono per le attività di ricerca affidate dal un Ente di Terzo settore ad Enti di ricerca accreditati le realizzeranno secondo modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

 

3. Le raccolte pubbliche effettuale. 

a)  I fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

 

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento  delle attività di interesse generale e/o di ricerca scientifica. 

 

Lo stesso art. 79 del Codice, al comma 5 chiarisce, quindi, che tutti gli Enti del Terzo settore che svolgono le attività di interesse generale nel rispetto delle suindicate modalità possono considerarsi Enti di natura non commerciale. 

Attenzione però! Lo stesso comma 5 sancisce che, indipendentemente da quanto stabilito nello statuto dell'Ente, se vengono svolte attività di interesse generale, in forma di impresa o in violazione delle indicazioni sopra elencate (fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri dettati dal Codice), lo stesso Ente assume la qualifica fiscale di Ente commerciale

Il cambio di qualifica (tra Ente non commerciale ad Ente commerciale) avviene AUTOMATICAMENTE a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. 

 

Per il Terzo settore in forma di Associazioni

a) Attività non commerciali

Le attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. 

 

b) Attività commerciali

"Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità" (art. 79 comma 6).

 

Quali introiti non costituiscono reddito per l'Ente?

Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi (art. 79 comma 6 Cts).

 

Il caso delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). 

Non si considerano di natura commerciale:

 

  • le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi;
  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
  • le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

 

Il caso delle Associazioni di Volontariato (ODV):

Non si considerano di natura commerciale:

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre ché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.